
14 Giu LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE: RICORSI INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATI
La riforma prevede l’unificazione dei riti camerali, la soppressione della sezione (sesta) di cui all’art. 376 c.p.c.; la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici e il mantenimento della disciplina di cui all’art. 380 bis c.p.c..
In particolare è stato introdotto un procedimento accelerato in luogo dell’attuale filtro per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, disciplinato dal nuovo art. 380-bis c.p.c. (“Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati”).
La riforma ha eliminato la sesta sezione, senza far venir meno la funzione filtro che essa ha svolto fino a questo momento.
Se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suindicati esiti lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Tale ultima possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio.
L’attuale art. 380-bis.1 c.p.c. (che diventa quindi unico rito camerale) è volto a disciplinare il procedimento per la decisione in camera di consiglio che ora riguarda sia le sezioni semplici che le sezioni unite.
Tale procedimento troverà applicazione anche per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.
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