
03 Nov CONTROLLO PUBBLICO PER I SITI WEB E I SOCIAL DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Per ANAC (confronta delibera n.452 del 3/10/2023) i siti web e social di amministrazioni pubbliche devono rimanere sotto il controllo pubblico.
L’ANAC suggerisce agli enti pubblici che nel contratto di gestione deve essere previsto che il dominio e i relativi profili social curati dalla società di comunicazione, e i loro contenuti, devono essere restituiti al termine della collaborazione e rimanere patrimonio dell’ente pubblico.
L’affidamento finito sotto i riflettori dell’Anac riguardava la gestione dei servizi di informazione, accoglienza turistica, e promozione del comune di Rimini per un valore, a base d’asta, di due milioni e centomila euro.
L’operatore uscente, però, risultava proprietario del dominio di promozione turistica del Comune e dei relativi account social e, quindi, era l’unico concorrente.
Nel bando precedente, infatti, l’Ente non aveva pattuito che l’aggiudicatario doveva impegnarsi a consegnare al Comune le “chiavi d’accesso” per il loro utilizzo.
Al di là del caso concreto, dichiara il Presidente di Anac Giuseppe Busìa, abbiamo voluto mettere in guardia i comuni e tutte le amministrazioni sulle modalità con le quali affidano a imprese private la gestione dei propri siti web e profili social.
Se non inseriscono nei contratti precise clausole che li tutelino, rischiano che, a conclusione del contratto, l’impresa affidataria divenga di fatto proprietaria del profilo social e dei relativi follower, privando l’ente di un patrimonio di contatti e conoscenze che invece deve rimanere nel pieno controllo degli enti pubblici.
Nel cercare di giustificare la propria azione o di sanare quanto non fatto, il Comune interessato ha suggerito la possibilità di creare ex novo un sito web (e nuovi canali social) oppure negoziare l’acquisto del proprio sito contrattando con il gestore uscente.
Nel rilevare un comportamento inadempiente e approssimativo da parte dell’amministrazione Anac ha sottolineato come il Comune abbia creato, in capo al fornitore uscente, un vantaggio economico e competitivo ingiustificato che altera i principi comunitari di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione.
No Comments